Art. 4.
(Benefìci).

      1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 hanno diritto all'assunzione diretta presso le pubbliche amministrazioni presso le quali facciano domanda.
      2. A tale fine ogni pubblica amministrazione compila apposite graduatorie, tenendo conto della situazione economica complessiva del nucleo familiare.